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Informativa impianto protezione contro i fulmini


 Informativa impianto protezione contro i fulmini

Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione


In base al testo unico sulla sicurezza del lavoro (Dlgs 81/08, il quale all’art. 29, comma 3, come modificato dal Dlgs 106/09, cosi recita: " la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali ”.

 

Il destinatario dell’obbligo in questione è il datore di lavoro e non l’impiantista, il quale però, in qualità di consulente, è opportuno segnali tale necessità ai propri clienti.

In proposito occorre ribadire, a maggior ragione, la necessità di aggiornare le valutazioni del rischio basate sulle vecchie norme CEI 81-1 e CEI 81-4, pubblicate nel 1996.

Il datore di lavoro che non aggiorna l’analisi del rischio, viola il Dlgs 81/08, art. 29, comma 3, ed è sanzionato con una ammenda da 2000a 4000, Dlsg 81/08, art. 55, comma 3.

 

Per gli edifici civili ( privi di luogo di lavoro ) non c è un obbligo specifico relativo alla protezione contro i fulmini, ma sussiste sempre e comunque l’obbligo giuridico di agire con perizia, prudenza e diligenza, altrimenti si configura la colpa a seguito di danno a cose o persone.

La necessità di rivalutare il rischio di fulminazione in tal caso costituisce un obbligo giuridico generico in capo al responsabile della struttura. (Amministratore condominio).

 

Per informazioni: segreteria@securgroup.it